È stato recentemente pubblicato un documento elaborato da INAIL riportante delle linee guida sulla stesura…
Il ruolo del Preposto nei cantieri
In base a quanto definito dall’art. 2, comma 1 e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il preposto è quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Obblighi del preposto
Nell’art. 19 del D.Lgs. 81/08 vengono riportati gli obblighi del preposto, tra cui viene indicato chiaramente che deve “sovrintendere e vigilare” sull’attività dei dipendenti facendo in modo che venga svolta nel rispetto delle regole di sicurezza e delle misure di prevenzione definite dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni definite dal datore di lavoro.
Il preposto è la figura che, in base alla sua competenza professionale e alla costante presenza in cantiere, può verificare le modalità di lavoro accorgendosi nell’immediato di eventuali rischi dettati dalla metodologia operativa impiegata o dalle condizioni di rischio dell’ambiente di lavoro, interrompendo l’attività di operatori inosservanti delle disposizioni impartite e informando i diretti superiori. In sostanza, non spetta al preposto decidere quali siano le misure di prevenzione da adottare, ma deve verificare la corretta applicazione da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione e protezione definite da Datore di Lavoro e dai Dirigenti.
Nomina e formazione del preposto
Nell’interpello n. 16/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene indicato come la nomina del preposto, all’interno dell’azienda, non sia obbligatoria ma sia una mera scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione interna all’azienda e alla complessità del lavoro.
La presenza obbligatoria di un preposto è richiesta per attività con particolare rischio, come montaggio e smontaggio di ponteggi, demolizioni, lavori in spazi confinati e per lavori in cui siano utilizzati sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Per poter ricoprire il ruolo di preposto l’operatore deve, oltre alla formazione per i lavoratori di 16 ore, frequentare apposito corso di 8 ore, come definito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, in modo da avere le necessarie conoscenze normative per svolgere attività di controllo.
Attualmente la formazione del preposto ha validità pari a 5 anni. A seguito dell’emanazione della Legge 17 dicembre 2021 n. 215, pubblicata in Gazzetta Ufficiale con n. 301 del 20/12/2021, apportante importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 in tema di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si prevede che, entro breve, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano emanerà un nuovo documento riportante le modifiche previste. Si rimanda ad un ulteriore aggiornamento a seguito di tale emanazione.
Per approfondimenti in materia di sicurezza nei cantieri consulta la nostra pagina, oppure contattaci per maggiori informazioni.
Allegati: