A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
IL NUOVO DECRETO SULLO STRESS – LAVORO CORRELATONovità
Contrariamente a quanto comunemente si creda, lo stress non è una malattia, ma una modalità fisiologica di adattamento (eustress o stress positivo). Alla metà degli Anni 50, Hans Selye lo definì come la “sindrome generale di adattamento alle sollecitazioni/richieste (stressor) dell’ambiente ”.
Ciascuno di noi, in maniera del tutto soggettiva, per fronteggiare le situazioni e/o richieste ricevute, mette in atto le proprie strategie comportamentali che vanno sotto il nome di coping (in italiano si potrebbe tradurre col termine “fronteggiamento”, “capacità di risolvere i problemi”, “cavarsela”).
Tuttavia, in condizioni particolari, quando la richiesta supera le capacità dell’individuo, la risposta di adattamento può divenire disfunzionale, ossia non è più in grado di soddisfare l’obiettivo (in questo caso si parla di distress o stress negativo).
Nell’Unione Europea lo stress lavoro-correlato rappresenta il secondo problema di salute, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, con conseguenze sia sui singoli che sulle economie nazionali. L’art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 indica tra i rischi da valutare anche lo stress lavoro-correlato; la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in vigore in Italia dal 31 dicembre 2010.
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Nell’accezione negativa del fenomeno (distress), le definizioni più accreditate di stress correlato al lavoro sono:
- “Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori” (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, 1999).
- “Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei
loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste” (European Agency for Safety
and Health at Work, 2000).
- “… Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul
lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. Lo stress lavoro correlato può essere causato da
fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione
dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc .” (Accordo
Quadro Europeo, 2008, art. 3).
RIFERIMENTI
Il ministero del lavoro con Circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 ha approvato le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28. Comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
INAIL ha pubblicato nel 2017, il manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., una proposta metodologica per la valutazione e gestione del rischio Stress lavoro-correlato (Slc), volta ad offrire alle aziende un percorso di semplice utilizzo, sistematico, e scientificamente valido e contestualizzato.
PROCESSO DI VALUTAZIONE
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato viene effettuata dal Datore di Lavoro con il coinvolgimento, per gli aspetti di competenza, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico competente (MC), dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei lavoratori individuati a random all’interno dei vari gruppi omogenei e tutte le funzioni aziendali interessate.
Lo scopo è quello di guidare e sostenere l’organizzazione nella riduzione del rischio attraverso l’analisi di misure e indicatori aziendali e, quando necessario, attraverso la rilevazione delle condizioni di stress percepite dai lavoratori.
Viene effettuata prendendo in esame non singoli individui, ma Gruppi omogenei di lavoratori, esposti a rischi dello stesso tipo, in ragione della effettiva organizzazione aziendale.
PIANO DI MIRATO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
La Regione Lombardia ha pubblicato su Bollettino Uff. Regione del 16 marzo 2023 n. 11, con Decreto del Dirigente (reg.) 13 marzo 2023 n. 3520 l’ approvazione del documento «Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l’individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende»
Nel corso del periodo 2020-2021 la situazione si è aggravata a seguito dell’emergenza pandemica che ha determinato, oltre che condizioni di vita e di lavoro del tutto nuove ed inattese, effetti psicologici legati allo stato di emergenza. Dalla bibliografia internazionale è stato evidenziato un impatto negativo con aumento statisticamente significativo di depressione, ansia e stress non solo nella popolazione generale, ma anche in ambito lavorativo, soprattutto nel settore sanitario.
Piano mirato di prevenzione e valenza regionale sul rischio stress lavoro-correlato (SLC)
La Regione Lombardia, aderendo alle Strategie del Piano Nazionale della Prevenzione (Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress lavoro-correlato), ha individuato un Programma Predefinito (PP) sullo SLC che intende contribuire, attraverso un Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale, all’accrescimento ed al miglioramento complessivo del sistema di gestione dei cosiddetti rischi psico-sociali, attraverso un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione delle indicazioni normative e tecniche, definizione di standard per gli interventi formativi e la realizzazione di azioni mirate di prevenzione. Collegato a questo tema è sempre più necessario inquadrare come rischio quello delle molestie, delle violenze e delle aggressioni nei luoghi di lavoro, non solo nei settori storicamente implicati (es. settore socio-sanitario), ma anche trasversalmente diffusi in altri settori.
Criteri utili alla individuazione di comparti produttivi ed aziende con potenziale rischio stress lavoro-correlato per il piano mirato di prevenzione a valenza regionale
La Regione Lombardia, aderendo alle Strategie del Piano Nazionale della Prevenzione (Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress lavoro-correlato), ha individuato un Programma Predefinito (PP) sullo SLC che intende contribuire, attraverso un Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale, all’accrescimento ed al miglioramento complessivo del sistema di gestione dei cosiddetti rischi psico-sociali, attraverso un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione delle indicazioni normative e tecniche, definizione di standard per gli interventi formativi e la realizzazione di azioni mirate di prevenzione. Collegato a questo tema è sempre più necessario inquadrare come rischio quello delle molestie, delle violenze e delle aggressioni nei luoghi di lavoro, non solo nei settori storicamente implicati (es. settore socio-sanitario), ma anche trasversalmente diffusi in altri settori.
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