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Il DUVRI

Il DUVRI 1

Che cos’è

La parola DUVRI indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e viene definito nell’articolo 26 del D.Lgs 81/08. La redazione di questo tipo di documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro di un’azienda che ha commissionato ad un’impresa o lavoratore autonomo dei lavori, servizi e forniture da svolgere all’interno dell’impresa stessa.

Si andranno quindi a configurare due soggetti: il committente, cioè il datore di lavoro dell’azienda presso cui devono essere eseguiti dei lavori, e l’appaltatore, cioè impresa o lavoratore autonomo che esegue i lavori.

Al comma 3 dello stesso articolo viene precisato che “In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e furniture”.

Da cosa è caratterizzato un DUVRI?

All’interno del documento devono essere riportate alcune caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, come:

  • Si deve fare riferimento ad un singolo appalto, non si può utilizzare un unico DUVRI per indicare le lavorazioni di differenti appalti;
  • Deve essere fatta una dettagliata descrizione di quale sarà la lavorazione da eseguire e quali saranno le modalità per eseguirla;
  • Devono essere riportati i soggetti che ricoprono ruoli legati alla sicurezza e le procedure organizzative da adottare in caso di emergenza;
  • Devono essere indicate le attività interferenti, che comportano per un altro lavoratore dei rischi aggiuntivi, valutando la natura dei rischi in base al luogo di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • Devono essere riportate le misure e i costi sostenuti per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il DUVRI è sempre obbligatorio?

Al comma 3-bis la normativa riporta i casi in cui non è obbligatoria la redazione del DUVRI:

  • Servizi di natura intellettuale;
  • Mera fornitura di materiali o attrezzature;
  • Lavori o servizi la cui durata sia inferiore a cinque uomini-giorno

Quanto sopra riportato non è valido se tali lavorazioni comportano rischi derivanti dal:

  • rischio di incendio di livello elevato;
  • svolgimento di attività in ambienti confinati
  • presenza di cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive;
  • presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Quali sono i compiti di committente e appaltatore

Al comma 1 dell’articolo 26, il committente delle opere:

  • verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornisce indicazioni in relazione alla presenza dei rischi specifici all’interno dell’ambiente in cui dovranno essere svolte le lavorazioni e ai DPI da utilizzar

L’appaltatore deve informare il committente su:

  • tipo di lavorazioni che dovrà effettuare, indicando i rischi particolari che verranno portati nell’azienda in cui si andrà ad operare;
  • i DPI utilizzati durante le lavorazioni;
  • personale impiegato per le lavorazioni ed eventuale presenza di ditte subappaltatrici;
  • materiali e attrezzature utilizzate.

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