È stata pubblicata la quarta versione della “Linea guida sul regolamento europeo DPI - PPE…
Il consulente sulla sicurezza sul lavoro cosa fa?
Grazie al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sono state previste misure di tutela e di obblighi in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08 si evince che, per avere una valutazione generale dei rischi e delle giuste misure da adottare per eliminare e ridurre i rischi sul posto di lavoro, è necessaria una specifica conoscenza e preparazione.
Per evitare di incorrere in azzardi e sanzioni, i datori di lavoro e le aziende sempre più spesso si rivolgono a professionisti del mestiere ovvero i consulenti sulla sicurezza sul lavoro.
Chi è il consulente sulla sicurezza sul lavoro?
Una figura professionale ed autorevole con un’adeguata formazione, conoscenza ed esperienza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con le capacità ed i requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro.
Può operare internamente o esternamente alle aziende.
Cosa fa il consulente sulla sicurezza sul lavoro?
Il ruolo del consulente sulla sicurezza è quello di fornire una consulenza e 360° ai datori di lavoro e alle aziende, trattando tutto quel che riguarda la sicurezza, la formazione, l’organizzazione e la gestione sui luoghi di lavoro.
Avendo le capacità diagnostiche, per individuare, affrontare e risolvere tutti i problemi connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, supportando anche nella messa in conformità degli ambienti di lavoro, degli impianti, dei mezzi e della formazione del personale.
Il ruolo del consulente sulla sicurezza non serve unicamente ad appagare le richieste del cliente, ma anche per portare a comprendere e percepire, le reali dimensioni dei problemi aziendali, creando e favorendo l’orientamento ad affrontare e risolvere i problemi connessi alla tutela della salute e sicurezza.
Sanzioni amministrative e penali
Nell’articolo 55 del D.Lgs. 81/08, troviamo alcune pene pecuniarie e/o detentive, per tutte le aziende, datori di lavoro e dirigenti preposti che mancassero nella tutela e sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori sul luogo di lavoro.
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