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Il CONOE: Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

Il CONOE: Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti 1

Il CONOE è il Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli Oli e dei grassi vegetali e animali esausti che è stato istituito ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dagli operatori di settore al fine di “razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti”.

Si tratta di un Ente privato con il compito di:

  1. “assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
  2. assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
  3. promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.”

Chi partecipa al Consorzio

Al Consorzio partecipano (art. 233 comma 5):

  1. le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti;
  2. le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
  3. le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
  4. eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d. Tali Imprese devono aderire al Consorzio entro 60 giorni dalla data di costituzione o dall’inizio dell’attività seguendo le indicazioni presenti sul sito internet del Consorzio previo versamento di una quota associativa.

Obbligo di conferimento

“Chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio”.

La detenzione deve rispettare le regole relative alla gestione dei rifiuti liquidi. Gli oli e i grassi animali esausti possono essere identificati con i seguenti codici CER: 20 01 25, 20 01 26* se contaminato e pericoloso, 02 03 04, 02 03 99.

L’articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 “Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati”, prescrive che: “le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

  • stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
  • non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all’allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
  • cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati (oggi Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all’origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
  • rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi all’eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.”

Sanzioni

I soggetti di cui all’art. 233 comma 5 del D.Lgs. 152/06 che non adempiono agli obblighi previsti incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria da €. 8.000,00 a €. 45.000,00 e alla corresponsione dei contributi pregressi.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito oppure contattaci.

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