È stata pubblicata in GUUE la Direttiva n. 2024/1785 sulle emissioni industriali (IED) che rettifica…
I sottoprodotti
Cosa sono i sottoprodotti
Come definito dall’art.184-bis comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è “una qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”
È quindi bene sottolineare che qualora venga meno il rispetto di una o più delle condizioni elencate la sostanza/l’oggetto dovrà essere classificata rifiuto.
Responsabilità del produttore di sottoprodotti
Il produttore di un residuo di produzione è responsabile della sua classificazione. Al fine di non incorrere nel campo rifiuti il produttore deve riuscire a dimostrare che non abbia intenzione di disfarsi del residuo prodotto, ma ne voglia assicurare un ulteriore impiego nel medesimo o in altro ciclo produttivo.
Ogni soggetto che possa intervenire nella gestione del sottoprodotto (es. intermediario) è responsabile delle caratteristiche dello stesso, pertanto, deve essere in possesso delle informazioni per dimostrarne la classificazione.
È bene quindi, caso per caso, possedere le informazioni per classificare correttamente un residuo di produzione.
Compilazione della Scheda Tecnica
Il D.M. 264/16 al fine di agevolare la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto ha introdotto la possibilità di compilazione della scheda tecnica di qualifica del sottoprodotto. Tale scheda deve riportare almeno le informazioni presenti in Allegato 2 del suddetto decreto.
La scheda tecnica è attualmente l’unico strumento presente per tracciare il sottoprodotto in quanto riporta:
- soggetti che lo gestiscono (produttore, intermediario, ecc.);
- l’ origine;
- la modalità di gestione;
- l’utilizzo finale.
Affinché possa avere un valore legale/normativo prima dell’utilizzo deve essere fatta vidimare presso la Camera di Commercio.
Elenco sottoprodotti
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 264/16 l’Unione delle Camere di Commercio d’Italia ha istituito il registro telematico volontario “Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti”.
L’articolo 10 prevedeva infatti l’istituzione di un elenco pubblico e consultabile al quale produttori ed utilizzatori possano iscriversi senza alcun onere al fine di facilitare la conoscenza delle caratteristiche del sottoprodotto ed il scambio/utilizzo.
L’iscrizione pertanto non è né obbligatoria né abilitante sia per i produttori che per gli utilizzatori.
Esempi di sottoprodotti
A titolo esemplificativo di seguito alcuni esempi di sottoprodotti:
- sfalci di potature/trucioli di legno per biomassa;
- coke da petrolio utilizzato come combustibile;
- bucce di caffè per biomassa;
- rifili delle linee di produzione della carta da parati costituita da accoppiato di carta e pvc per produzione di granulati plastici da intaso;
- scarti di polistirolo pulito derivanti dalle operazioni di disimballo di prodotti semilavorati per la produzione di elettrodomestici per produzione oggetti in polistirene;
- polveri di aspirazione delle linee di miscelazione e confezionamento di preparati per dolci per biomassa energetica / mangimi.
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