A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
GLI INFORTUNI IN ITINERENovità
GLI INFORTUNI IN ITINERE
Con il termine “infortunio in itinere”, si intende l’infortunio che accorre al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. In particolare, un infortunio viene considerato al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- Nel tragitto dalla propria abitazione a quello di lavoro e viceversa;
- Nel tragitto da un primo luogo di lavoro ad un altro, nel caso in cui il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
- Nel tragitto dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa, nel caso in cui non sia presente un locale adibito a mensa all’interno dell’azienda.
IL NORMALE PERCORSO
Per definire un infortunio come ‘in itinere’ bisogna assicurarsi che la causa di tale incidente si sia verificata in un punto di uno specifico tragitto, definito appunto “Normale percorso”. Il Normale percorso è il tragitto più breve e diretto che effettua il lavoratore per recarsi presso uno dei punti elencati nel paragrafo precedente, come descritto anche dal D.Lgs. 38/00 (Decreto che norma le Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Quindi, i danni che vengono causati da incidenti al di fuori da questo percorso, o anche semplicemente degli eventi ‘Near Miss’, non sono considerati infortuni in itinere
Tuttavia, ci sono delle eccezioni tali per cui anche una variazione del Normale percorso può essere considerato un tragitto da potenziale infortunio in itinere:
- deviazioni effettuate per adempiere ad un ordine impartito dal datore di lavoro;
- deviazioni scaturite da cause di forza maggiore (ad es. chiusura stradale, guasto del veicolo, etc.)
- Esigenze improrogabili ed essenziali (ad es. i genitori per accompagnare i figli a scuola);
- Per adempiere obblighi penalmente rilevanti (ad es. prestare soccorso in caso di incidenti).
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Dal punto di vista del datore di lavoro, l’infortunio in itinere deve essere gestito come un infortunio normale e come previsto dal D.Lgs. 81/08. A seguito dell’infortunio va inviata comunicazione all’INAIL a titolo informativo nel caso in cui l’assenza del lavoratore è prolungata fino a un massimo di 3 giorni.
La denuncia dell’infortunio invece, nel caso in cui ci sia una prognosi che vada oltre i 3 giorni (successivi a quello dell’evento).
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