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Gas radon nei luoghi di lavoro sotterranei

Gas radon nei luoghi di lavoro sotterranei 1

Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore ed inodore, derivante dal decadimento radioattivo dell’uranio, presente naturalmente nelle rocce e nei suoli quasi ovunque, con concentrazioni variabili a seconda della tipologia di roccia.

Essendo il radon un gas nobile, può liberamente muoversi attraverso le porosità del materiale e raggiungere l’aria in superficie. Il grado di emanazione del radon dal suolo non dipende solamente dalla concentrazione dell’uranio nelle rocce, ma anche dalla particolare struttura del terreno stesso. Tanto maggiori sono gli spazi interstiziali presenti nei minerali e le fessurazioni delle rocce che compongono il terreno, tanto più radon sarà liberato nell’aria dal sottosuolo.

Nell’aria esterna non raggiunge mai concentrazioni significative e pertanto il rischio di esposizione delle persone è estremamente basso.

Tuttavia se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un’abitazione o un luogo di lavoro, a causa del limitato ricambio d’aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria rilevanti e tali da esporre la popolazione a rischi per la salute.

Normativa di riferimento per l’esposizione a gas radon nei luoghi di lavoro sotterranei

Alcune delle normative di riferimento a livello nazionale e per la Regione Lombardia per l’esposizione a gas radon nei luoghi di lavoro sotterranei sono le seguenti:

  • D.Lgs 101 del 31/07/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
  • Decreto n. 12678 del 21/12/2011 – Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor;
  • Sul sito della Regione Lombardia è possibile trovare altre informazioni.

Protezione dal radon nei luoghi di lavoro

Le norme relative la protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, in stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.Lgs. 101 del 31/07/2020).

In questi luoghi di lavoro è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua. Questa non deve essere superiore al limite di 300 Bq/m3. Nel caso si superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor ed una conseguente rivalutazione dell’esposizione.

Quanto brevemente descritto va ad inserirsi negli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dunque le relazioni delle misurazioni di radon dovranno essere messe a corredo del documento di valutazione dei rischi.

Piano Nazionale di azione per il gas radon

Come indicato all’art 10 del D.Lgs. 101 del 31/07/2020, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon.

L’adozione del Piano d’Azione Nazionale Radon consentirà la definizione di:

  • strategie, criteri e modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
  • criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
  • regole tecniche e criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonchè degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra;
  • indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Valutazione del Gas Radon nei luoghi di lavoro sotterranei

Entro 24 mesi dall’inizio dell’attività deve essere eseguita la prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon. I risultati dovranno essere riportati in una relazione tecnica. I contenuti della relazione tecnica e le modalità di effettuazione delle misure sono dettagliati nell’Allegato II del D.Lgs. 101 del 31/07/2020.

Successivamente le misure dovranno essere fatte:

  • ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico;
  • ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3;
  • se invece viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/m3, entro due anni si dovranno adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento e in seguito valutare l’efficacia delle misure tramite una nuova valutazione delle concentrazioni.

Soggetti che possono effettuare le misure di concentrazione del Gas Radon

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria devono essere eseguite da servizi di dosimetria riconosciuti che utilizzino mezzi di misura adeguati e che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.

Per supporto o assistenza riguardo argomenti e approfondimenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro consulta la nostra pagina oppure contattaci per maggiori informazioni.

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