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I DPI: focus sui dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie

DPI

Definizione dispositivo di protezione individuale

Per dispositivo di protezione individuale s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art 74 del capo II, Titolo III, del D.lgs 81/08 s.m.i.).

Regolamento (UE) 2016/425

Il regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale da immettere sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e identifica le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea.

La classificazione dei dispositivi di protezione individuale è effettuata per categorie di rischio (Allegato I, del Regolamento UE 2016/425):

  • Categoria I: che comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole, condizioni atmosferiche di natura non estreme.
  • Categoria II: comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
  • Categoria III: comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, con maggior attenzione riguardo a: sostanze e miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di temperatura dell’aria di almeno 100°C, ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50°C o inferiore, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello, rumore nocivo.

I fabbricanti all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI devono garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza (Allegato II, Regolamento UE 2016/425).

Per questo motivo i fabbricanti devono redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE  a norma e appongono la marcatura CE.

Tuttavia a causa dell’attuale situazione emergenziale legata al COVID-19, una deroga attuata dall’INAIL, ha permesso la commercializzazione in Italia dei prodotti non marcati CE, dopo aver eseguito analisi di dati e test attinenti al prodotto.

La norma EN 149:2001 + A1:2009

La norma EN 149:2001 + A1:2009 sancisce i requisiti minimi per le semi maschere filtranti antipolvere utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione di quelle destinate alla fuga. Inoltre, evidenzia le metodologie di collaudo e le specifiche richieste riferite ai dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.

In questa norma sono incluse due tipologie di prove di certificazione :

  • Prove di laboratorio
  • Prove d’impiego

Le prove di certificazione riguardano il condizionamento, la perdita di tenuta, il tenore di anidride carbonica, l’infiammabilità, l’intasamento, la resistenza respiratoria, la penetrazione di materiali filtranti e infine prove pratiche d’impiego.

Nell’ etichettatura di un dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie devono essere presenti il numero di pezzi, il nome del prodotto e del produttore, i livelli di protezione rispettivamente identificati con la dicitura FFP1 che filtrano l’80% delle particelle che si trovano nell’aria, FFP2 che filtrano il 94%, FFP3 che filtrano il 99%. Viene inoltre indicato il dispositivo riutilizzabile con la lettera R e il non riutilizzabile con le lettere NR. Devono essere inoltre esplicitati la normativa di riferimento per la certificazione del prodotto, l’ente notificatore, la descrizione del prodotto, la data di scadenza, le istruzioni di conservazione del dispositivo.

La documentazione tecnica dei prodotti è composta dalla:

  • Scheda Tecnica;
  • Dichiarazione di conformità;
  • Nota informativa.

La norma EN 529/2005

La norma EN 529/2005 è stata pubblicata per fornire una base di riferimento a livello europeo per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Questa norma fornisce linee guida per la preparazione di guide nazionali in tale ambito, certificando i dispositivi di protezione individuali e definendo il loro fattore di protezione, ovvero l’efficienza filtrante di un dispositivo in relazione ai livelli massimi di concentrazione del contaminante nell’ambiente. Ad esempio in questa norma vengono classificati e identificati i tipi di filtri, tramite un codice, dove per ogni sostanza è associata una lettera e un colore (ad esempio per i gas e vapori di composti organici, con punto d’ebollizione >65°C viene associata la lettera A, e il colore marrone).

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