Gli allegati I e II del D.M. 59 del 4 aprile 2023 contengono, rispettivamente, i…
Etichettatura degli imballaggi
Cos’è un imballaggio
Il titolo II della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è dedicato alla gestione degli imballaggi.
L’art. 218, comma 1 lettera a), del suddetto decreto, definisce quale imballaggio “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
L’etichettatura
Il D.Lgs. 116/2020, recepito nel D.Lgs. 152/06, ha stabilito che gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo quanto previsto dalle direttive europee di settore per uniformare le informazioni in merito all’utilizzo, alla raccolta, al riutilizzo e/o al riciclaggio degli stessi.
Linea guida etichettatura
Il 15 marzo 2022 il MiTE, Ministero della Transizione Ecologica, ha emanato la linea guida nazionale sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tale documento è stato elaborato a partire delle linee guida stilate dal CONAI (consorzio nazionale imballaggi) per dare indicazioni di carattere sia operativo che gestionale seguendo i dettami di legge.
Sono chiariti quali debbano essere i contenuti dell’etichettatura nonché le dimensioni della stessa anche attraverso esempi pratici: ad esempio la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE dovrà essere indicata dai tutti i produttori di packaging (primario, secondario e terziario), gli imballaggi destinati invece al consumatore finale dovranno contenere anche le diciture adeguate a permettere di attuare una corretta raccolta differenziata.
Le indicazioni fornite da tale guida sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2023. Fino al 31.12.2022 è autorizzata la commercializzazione e l’utilizzo di imballaggi con etichettature non conformi. Successivamente a tale data, in caso di etichettature prive dei requisiti, sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000€.
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