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Etichettatura ambientale degli imballaggi
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 116/2020, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Questo decreto risponde alla crescente richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale anche in tema di packaging.
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
In aggiunta, all’articolo 219 comma 5 si parla di etichettatura ambientale del packaging, e si evince che questa prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
La norma dunque evidenzia due importanti novità. In primo luogo l’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria e dovrà essere attuata in conformità a quanto disposto dalle norme UNI. In secondo luogo, viene introdotto l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D.L.gs 152/2006 come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
I Contenuti dell’Etichetta Ambientale
Vi sono due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta ambientale a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi: B2B (professionale) o B2C (consumatore). Di seguito si riportano i dettagli:
- Etichettatura Ambientale Degli Imballaggi Monocomponente Destinati Al B2C:
- Codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Indicazioni sulla raccolta
- Altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.
- Etichettatura Ambientale Degli Imballaggi Multicomponente Destinati Al B2C. Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:
- codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno.
Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione.
- Etichettatura Ambientale Degli Imballaggi Destinati Al B2B. Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.
Il Decreto “Milleproroghe”
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020, ma con il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. decreto Milleproroghe), art. 15, comma 6, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto, il Decreto “Milleproproroghe” ha temporaneamente sospeso l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio, mentre resta invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE, come indicato dal secondo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006.
Linee Guida CONAI
Il CONAI ha recentemente predisposto delle Linee Guida al fine di fornire una corretta interpretazione dei nuovi obblighi normativi in materia di etichettatura ambientale. Le linee guida non hanno valore normativo, ma rappresentano comunque un valido supporto per gli operatori del settore.
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