Skip to content

Entrata in vigore del D.L. n. 146/2021Novità 

Entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 1

In data 17 dicembre 2021 è stato convertito in legge il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 in cui all’articolo n. 13 vengono apportate delle modifiche ad alcuni articoli del D.lgs 81/08 tra cui i n. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e Allegato I.

Quali modifiche sono state apportate?

Una modifica sostanziale riguarda l’articolo 14 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” del D.lgs 81/08 e del relativo allegato I “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”.

La prima differenza del nuovo comma dell’articolo n. 14 interessa le condizioni per l’adozione del provvedimento di sospensione. Si sottolinea, a differenza della versione precedente, che il provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare”. Nella versione precedente, invece, si evidenziava la possibilità di attuare l’interdizione da parte degli organi di vigilanza del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Inoltre per adottare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa sarà necessario riscontrare che, al momento dell’ispezione, almeno il 10% (non più il 20% come la precedente versione) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ne deriva che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’ispezione non annullerà l’adozione del provvedimento di sospensione.

Va ricordato inoltre, che ai fini della sospensione, non potranno essere considerati irregolari i lavoratori per i quali è richiesta unicamente la comunicazione all’INAIL (ad esempio per coadiuvanti familiari, soci).

Viene ribadito, in accordo con il sostituito articolo 14 del D.lgs 81/08, che “il provvedimento di sospensione e’ adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I” e che tale provvedimento non si potrà applicare nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dell’impresa (comma 4).

Oltre ai casi di lavoro irregolare la sospensione dell’attività imprenditoriale verrà adottata qualora sussistano gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori come riportato nel modificato Allegato I.

La seconda importante variazione riguarda l’articolo 14. L’articolo sottolinea che non sarà necessaria la reiterazione delle violazioni riportate nell’Allegato I per la sospensione dell’attività imprenditoriale, ma sarà sufficiente l’accertamento di una delle stesse.

Il nuovo articolo 14 prevede l’adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza qualora siano individuati lavoratori ai quali il datore di lavoro abbiamo omesso:

– la formazione e l’addestramento (Allegato I – violazione n. 3)

– la fornitura di DPI contro le cadute dall’alto (Allegato I – violazione n. 6).

Queste violazioni, interessano il singolo lavoratore, e comportano l’impossibilità del datore di lavoro di usufruire della prestazione lavorativa fino a quando non interverrà la revoca dell’interdizione secondo quanto previsto dal comma 9.

Il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di provvedere al trattamento retributivo e al versamento dei relativi contributi (comma 2).

Qualora vengano accertate più violazioni per l’adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà un unico provvedimento che sarà revocato solo nel momento in cui tutte le violazioni saranno regolarizzate e ne verrà riscontrato il relativo pagamento.

Un’ulteriore novità introdotta dal nuovo comma 1 dell’articolo 14 interessa l’Ispettorato nazionale del lavoro, insieme al provvedimento di sospensione, potrà imporre specifiche misure per “far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Al comma 2 del nuovo articolo 14 si sottolinea che per tutto il periodo di sospensione “è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione” e, come in precedenza, il provvedimento dovrà essere comunicato all’ANAC, al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili per gli aspetti di relativa competenza.

Quali sono le condizioni necessarie per la revoca del provvedimento?

Le condizioni necessarie per la revoca del provvedimento comprendono:

– la regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

– il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di salute e sicurezza;

– il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

– il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I per ogni violazione riscontrata.

Qualora siano riscontrate più violazioni, l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma degli importi previsti per le singole violazioni.

Inoltre, secondo il comma 10 “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Il datore di lavoro potrà ottenere la revoca al provvedimento di sospensione attraverso il pagamento immediato del 20 per cento della somma aggiuntiva dovuta (comma 11) a differenza del precedente comma 5-bis che richiedeva una percentuale maggiore (25 per cento).

Il datore di lavoro può richiedere entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione per l’ impiego di lavoratori irregolare, il ricorso amministrativo all’Ispettorato internazionale del lavoro il quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; lo stesso si intenderà accolto in caso il termine decorra inutilmente.

Il comma 16 prevede che, in caso di interdizione per violazioni in materia di salute e sicurezza, “a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758” sia attuata la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 con la verifica del pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

Quali sono le sanzioni previste in caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione?

Il comma 15 del nuovo articolo 14 sottolinea che “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

Per maggiori informazioni  consulta la nostra pagina dedicata oppure contattaci per informazioni

Torna su