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Emissioni odorigeneNovità 

Emissioni odorigene 1

Quali sono le emissioni odorigene 

L’articolo 268, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce “emissioni odorigene” le “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”.

Come previsto dall’ art. 272-bis del suddetto decreto “La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti” di cui al Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonchè “Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti”.

Indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis

Il Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell’ambiente, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI) e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), mediante gruppi di lavoro, ha elaborato gli indirizzi in merito alle emissioni odorigene previsti dall’art.272-bis comma 2.

Il Decreto Ministeriale n. 309 del 28 giugno 2023 emanato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica contiene infatti gli Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività: sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale”.

Soggetti obbligati all’applicazione degli Indirizzi per le emissioni odorigenee

Gli “indirizzi” si applicano agli impianti ed alle attività aventi un potenziale impatto odorigeno e:

  • soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga;
  • soggetti ad A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, in quanto l’articolo 29-bis prevede che le condizioni dell’A.I.A. sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’A.I.A. può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione.

L’elenco in Tabella 1 costituisce un elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno di natura puramente indicativa:

Istruttoria autorizzativa

È titolarità delle autorità regionali individuare (attraverso circolari, delibere, ecc.) nel rispetto delle norme generali di legge, i casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo ed in cui l’autorizzazione è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene.

In Tabella 2 sono state individuate alcune forme tipiche di procedura istruttoria applicabili a differenti situazioni:

Emissioni odorigene 2

Emissioni odorigene 3

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