È stata pubblicata in GUUE la Direttiva n. 2024/1785 sulle emissioni industriali (IED) che rettifica…
Emissioni in atmosfera: D.Lgs.102/2020
Il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 102/2020 il quale porta nuove disposizioni integrative e correttive al D.lgs.183/2017 e nuovi adempimenti per i gestori degli stabilimenti, i quali dovranno prestare maggior attenzione alle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo che generano emissioni.
Tra le novità più rilevanti riportiamo le modifiche agli articoli 268, 271, 272 e 281 del D.lgs. 152/2006.
Nuove definizioni
Al comma 1 dell’articolo 268 del D.lgs. 152/2006 sono modificate le definizioni di emissioni odorigene e di solvente organico.
- f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;
- mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
Novità art. 271 del D.lgs. 152/2006
All’articolo 271 del D.lgs. 152/2006 viene inserito il comma 7bis, il quale prevede una limitazione delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata. Queste sostanze e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento n. 1907/2006 (REACH) dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
I gestori degli stabilimenti dovranno inviare, ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, all’autorità competente, una relazione con la quale si analizzano le predette sostanze, valutando la disponibilità di alternative, considerando i rischi ed esaminando la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. La prima relazione dovrà comunque essere inviata entro un anno dall’entrata in vigore del D.lgs. 102/2020 (entro il 28 agosto 2021).
Novità art. 272 del D.lgs. 152/2006
Non rientreranno più nella procedura prevista dall’articolo 272 del D.lgs. 152/2006 gli stabilimenti che utilizzano nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360FD, H360Df e H360Fd, o quelle considerate estremamente preoccupanti” ai sensi della normativa europea vigente.
Il gestore dovrà provvedere inoltre a richiedere una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 nel caso in cui una nuova sostanza venga classificata come sostanza altamente pericolosa, entro tre anni dalla modifica della stessa.
Novità art. 281 del D.lgs. 152/2006
Il nuovo decreto, modificando il comma 10-bis dell’articolo 281 (del D.lgs. 152/2006), stabilisce per gli impianti che, per effetto del D.lgs. 183/2017, sono stati esclusi dal regime di deroga si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione, previste dall’art. 273.
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