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DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Nuovo D.Lgs. n. 17 del 19/02/2019

cuffie dispositivi di protezione individuale

In data 11 marzo 2019 è stato pubblicato Sulla Gazzetta ufficiale n. 59 il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” .

Il nuovo Decreto Legislativo riguarda i DPI (dispositivi di protezione individuale) ed adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/425 del 9 marzo 2016.

A seguito dell’entrata in vigore di tale Decreto Legislativo il 12 marzo 2019, sono pertanto stati modificati il D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992 e gli art. 74 e 76 del D.Lgs. 81/08 e viene abrogato il D.Lgs. 10/1997.

Quali sono le novità rispetto al D.Lgs. n.475/1992?

Il D.Lgs. n. 17/2019 ha sostituito interi articoli del D.Lgs. n.475/1992 che riguarda la progettazione e la fabbricazione dei dpi; per allinearlo alle indicazioni presenti nel Regolamento UE 2016/432. Le principali modifiche del nuovo Decreto sono di seguito presentate.

Immissione sul mercato dei dpi

I DPI sono che sono presenti nelle “Categorie di DPI” (art. 4) e che rispettano le indicazioni delle “Procedure di certificazione CE (art. 5) saranno ora immessi sul mercato dei dpi

In particolare si considerano conformi i DPI con marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento, e la certificazione, di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento, per i DPI di 2^ o 3^ categoria.

Procedura di valutazione della conformità

Sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda la procedura di valutazione della conformità (art. 5). Infatti il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato, è tenuto ad eseguire o a far eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista all’articolo 19 del regolamento DPI e a redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato III di tale regolamento, al fine di esibirla in caso di richiesta da parte delle Autorità di Vigilanza.
Precedentemente il fabbricante doveva rilasciare l’attestato di certificazione CE per la produzione dei DPI di seconda o terza categoria, tramite domanda di autorizzazione presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministero dell’industria. Nel nuovo art. 6 del regolamento si precisa che l’autorizzazione degli organismi ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è infine soggetta a vigilanza e controlli periodici per il mantenimento dei requisiti.
Rimangono validi gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE, come riportato nel nuovo art.7.

Maggior vigilanza del mercato sui DPI

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha il compito di vigilare sul mercato dei DPI, come previsto nel nuovo art. 13, avvalendosi delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che per la sorveglianza degli stessi. Qualora tali vengano riscontrati il non rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di un DPI, riportati all’allegato II del regolamento, le Camere di Commercio e l’ispettorato dovranno informare il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si occuperà dei relativi provvedimenti.

Sanzioni e disposizioni penali

Nell’art. 14 sono elencate le nuove sanzioni o disposizioni penali per il fabbricante e l’importatore che producono o mettono sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza riportati all’allegato II del regolamento. Infine sono previste sanzioni anche in caso di omissioni nelle Dichiarazioni di conformità o di marcatura CE, contraffazione di marcature o mancata esibizione della documentazione richiesta dalle autorità di controllo.
Nell’art. 15 si specifica che “gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato sono a carico degli operatori economici interessati”.

Quali sono le modifiche del D.Lgs. 81/08?

Il nuovo Decreto ha modificato anche gli art. 74 e 76 del D.Lgs. 81/08; in particolare è stato inserito il riferimento al
regolamento UE n. 2016/425 in entrambi gli articoli:
Il nuovo comma 2 dell’art.74 specifica quale “attrezzatura o accessorio destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro che non costituiscono DPI”; mentre l’art. 76 specifica i requisiti dei DPI.

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