A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Le situazioni e/o circostanze di eventuale grave pericolo possono accadere nella vita professionale di un lavoratore, specialmente in alcune tipologie di mansione o ambiente lavorativo che comportano in loro rischi elevati come ad esempio i lavori in quota.
Sono numerose le problematiche che potrebbero sorgere da situazioni del genere e le soluzioni da intraprendere spesso potrebbero comportare con esse importanti problematiche decisionali.
Nel momento in cui un lavoratore riconosce di trovarsi in una situazione di pericolo imminente e si allontana da questa, non può essere recriminato per la scelta di essersi tempestivamente allontanato ed aver agito per la propria incolumità.
Tuttavia, un ambiente di lavoro in cui i rischi sono stati efficacemente valutati e in cui il datore di lavoro ha intrapreso azioni efficaci ed effettive che assicurano la sicurezza del lavoratore, non dovrebbe mai portare a situazioni del genere.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato: quali sono le normative di riferimento
Cosa dice la normativa di riferimento rispetto i diritti dei lavoratori in situazioni di pericolo grave e immediato? Tali obblighi sono stabiliti dal D.lgs 81/2008; vediamo quali sono i diritti del lavoratore in questo caso.
Applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
L’articolo 44 comma 1 del D.Lgs 81/2008 dice: “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”.
Il lavoratore quindi, nel caso in cui dovesse trovarsi in una delle situazioni riportate, ha il pieno diritto di:
- allontanarsi da esse
- evitarle
Per tali scelte saggiamente intraprese, non può subire assolutamente ripercussione di alcun tipo.
Inoltre, il D.Lgs sancisce nell’ articolo 44 comma 2 del D.Lgs 81/2008 che: “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza “.
Quindi il lavoratore, trovandosi nelle situazioni riportate nel comma 2, impossibilitato nel contattare il superiore gerarchico competente a causa delle circostanze emergenziali createsi, nel momento in cui prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio di alcun tipo.
A garantire l’incolumità del lavoratore in base alle misure intraprese, è l’accertamento che lo stesso non abbia compiuto gravi negligenze.
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