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Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1

Le situazioni e/o circostanze di eventuale grave pericolo possono accadere nella vita professionale di un lavoratore, specialmente in alcune tipologie di mansione o ambiente lavorativo che comportano in loro rischi elevati come ad esempio i lavori in quota.

Sono numerose le problematiche che potrebbero sorgere da situazioni del genere e le soluzioni da intraprendere spesso potrebbero comportare con esse importanti problematiche decisionali.

Nel momento in cui un lavoratore riconosce di trovarsi in una situazione di pericolo imminente e si allontana da questa, non può essere recriminato per la scelta di essersi tempestivamente allontanato ed aver agito per la propria incolumità.

Tuttavia, un ambiente di lavoro in cui i rischi sono stati efficacemente valutati e in cui il  datore di lavoro ha intrapreso azioni efficaci ed effettive che assicurano la sicurezza del lavoratore, non dovrebbe mai portare a situazioni del genere.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato: quali sono le normative di riferimento

Cosa dice la normativa di riferimento rispetto i diritti dei lavoratori in situazioni di pericolo grave e immediato? Tali obblighi sono stabiliti dal D.lgs 81/2008; vediamo quali sono i diritti del lavoratore in questo caso.

Applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

L’articolo 44 comma 1 del D.Lgs 81/2008 dice: “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa,  non  può  subire  pregiudizio  alcuno  e  deve  essere  protetto  da  qualsiasi  conseguenza dannosa”.

Il lavoratore quindi, nel caso in cui dovesse trovarsi in una delle situazioni riportate, ha il pieno diritto di:

  • allontanarsi da esse
  • evitarle

Per tali scelte saggiamente intraprese, non può subire assolutamente ripercussione di alcun tipo.

Inoltre, il D.Lgs sancisce nell’ articolo 44 comma 2 del D.Lgs 81/2008 che: “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza “.

Quindi il lavoratore, trovandosi nelle situazioni riportate nel comma 2, impossibilitato nel contattare il superiore gerarchico competente a causa delle circostanze emergenziali createsi, nel momento in cui prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio di alcun tipo.

A garantire l’incolumità del lavoratore in base alle misure intraprese, è l’accertamento che lo stesso non abbia compiuto gravi negligenze.

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