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Qual è la differenza tra DVR e DUVRI?

Qual è la differenza tra DVR e DUVRI? 1

Il DVR e il DUVRI sono due documenti fondamentali in ambito della sicurezza sul lavoro e nonostante abbiano una denominazione simile sono profondamente differenti.

Cos’è il DVR?

Il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi, citato nell’ Art.28 D.Lgs.81/08 è un documento essenziale che deve essere redatto da tutte le aziende a prescindere dal livello di rischio, dal settore di attività e dal numero di dipendenti, ad eccezione delle aziende di “lavoratori autonomi che compiono opere o servizi” e “i componenti dell’impresa familiare” come menzionato nell’ Art.21 D.Lgs.81/08.

Quali sono i punti chiave del DVR?

Il documento contiene la valutazione dei rischi aziendali per la sicurezza e la salute dei lavoratori, includendo i gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi tra cui quelli legati alle lavoratrici in stato di gravidanza, allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, alla tipologia del contratto lavorativo. Inoltre, nel documento sono presenti i criteri impiegati per compiere le valutazioni, le misure protettive e preventive attuate e il programma di miglioramento.
Infine, all’interno del DVR sono esplicitate le figure di riferimento aziendali, le mansioni e  le procedure per mettere in atto le misure di sicurezza a seconda dei rischi presenti in azienda.

Chi redige il DVR?

Il DVR è redatto dal Datore di Lavoro ed è sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico Competente. Tale documento deve essere rivalutato almeno una volta ogni tre anni e deve essere revisionato ogni volta che si verifichi una modifica all’interno dell’azienda.

Cos è il DUVRI?

Il DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi viene redatto quando il Datore di Lavoro affida opere, servizi e forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

Quali sono i punti chiave del DUVRI?

Come definito dall’ Art.26 D.Lgs.81/08, il DUVRI viene redatto in cooperazione tra i soggetti interessati, all’interno del quale vengono definiti i rischi di ogni impresa. In particolare all’interno del documenti vengono valutati i rischi specifici di interferenza presenti nell’azienda in cui verrà eseguito l’appalto dall’impresa o dalle imprese esterne.

La stesura del DUVRI non è obbligatoria nel caso ci sia un appalto, o subappalto sia di durata inferiore a due giorni o nel caso in cui il contratto si riferisca alla fornitura di servizi di natura intellettuale o rifornimento di materiali e attrezzature, tuttavia l’obbligo ricade nel caso in cui siano presenti possibili rischi quali la presenza di agenti biologici, chimici, cancerogeni e amianto o atmosfere esplosive.

Chi redige il DUVRI?

Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente dell’appalto che ha l’onere di raccogliere tutte le informazioni necessarie dai singoli soggetti che serviranno per sviluppare un documento che dovrà essere condiviso con tutte le parti.

Quali sono le differenze tra DVR e DUVRI?

Il DVR a differenza del DUVRI è associato all’azienda e non a un’attività specifica, dove sono coinvolti più soggetti.

Inoltre l’aggiornamento del documento è differente in quanto il DVR deve essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino delle modifiche all’interno del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale, mentre l’aggiornamento del DUVRI è previsto nel caso di modifiche degli accordi contrattuali.

 

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