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Committente privato: obblighi e sanzioni

Committente privato: obblighi e sanzioni 1

Il committente, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera o si esegue un intervento su un’opera già realizzata mediante lavori di ampliamento, ristrutturazione o manutenzione, inclusi gli impianti di servizio.

Obblighi del committente

Nell’ Art. 90 del D.Lgs. 81/08 vengono esplicitati chiaramente gli obblighi del committente per quanto riguarda i lavori all’interno dei cantieri. Tra i vari obblighi, il committente:

  • Durante le fasi di progettazione dell’opera deve valutare tutti i rischi e pianificare le modalità operative e i tempi di realizzazione in modo tale che questi risultino sicuri;
  • Nel caso in cui si preveda la presenza di più imprese, anche non contemporanea, per l’esecuzione dei lavori, deve designare il coordinatore per la progettazione (CSP) e/o il coordinatore per l’esecuzione (CSE); tale figura deve predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo Tecnico dell’opera;
  • Deve comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi i nominativi di CSP e CSE e trasmettergli il PSC;
  • Prima dell’affidamento dei lavori, deve verificare l’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi;
  • Prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere la Notifica Preliminare all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e al Comune territorialmente competenti, redatta in base a quanto indicato nell’Allegato XII del D.Lgs. 81/08.

Il Committente ha la possibilità di nominare, mediante incarico scritto, un Responsabile Lavori (RL) che svolga le funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. 81/08; in questo caso, al committente rimane solo la responsabilità di vigilare sull’operato della persona nominata.

Sanzioni al committente

Il D.Lgs. 81/08, per la violazione degli obblighi di prevenzione, indicati all’interno dell’art. 90, prevede sanzioni penali punite con arresto o ammenda. Nel caso in cui, in conseguenza a tali violazioni, dovesse accadere un infortunio comportante lesioni gravi o addirittura mortali per i lavoratori, il contravventore dovrà rispondere di “Lesioni personali colpose” (ai sensi dell’art. 590 del Codice penale), oppure di “Omicidio Colposo” (ai sensi dell’art. 589 del Codice Penale), con apertura di un procedimento giudiziario da parte della Procura della Repubblica.

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