A Settembre 2024 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo…
BAT industria chimica
Pubblicazione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 12 dicembre 2022 è stata pubblicata la Decisione CEE/CEEA/CECA 6 dicembre 2022, n. 2427: “Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica”.
Campo di applicabilità
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) si riferiscono alla seguente attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
punto 4. Industria chimica: tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6
4.1_ Fabbricazione di prodotti chimici organici;
4.2_ Fabbricazione di prodotti chimici inorganici;
4.3_ Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
4.4_ Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi;
4.5_ Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi;
4.6_ Fabbricazione di esplosivi.
Tali BAT “vertono più specificamente sulle emissioni nell’atmosfera generate dall’attività”.
Ambiti trattati
Le 36 Best Available Techniques si suddividono in n.3 macroargomenti:
- Aspetti generali:
- Sistemi di gestione ambientale
- Condizioni di esercizio diverse da quelle normali
- Emissioni convogliate nell’atmosfera
- Emissioni diffuse di COV nell’atmosfera
- Polimeri e gomme sintetiche: indicazioni specifiche per le seguenti produzioni di polimeri
- produzione di poliolefine
- produzione di cloruro di polivinile (PVC)
- produzione di gomme sintetiche
- produzione di viscosa con CS2
- Forni/riscaldatori di processo: BAT per utilizzo di forni/riscaldatori di processo con potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW
Sono infine descritte le tecniche citate nella decisione per:
- riduzione delle emissioni convogliate nell’atmosfera
- monitorare le emissioni diffuse nell’atmosfera
- ridurre le emissioni diffuse
Esclusioni
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) NON riguardano:
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia;
- le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno:
- olefine leggere con processi di cracking con vapore;
- formaldeide;
- ossido di etilene e glicoli etilenici;
- fenolo a partire dal cumene;
- dinitrotoluene a partire dal toluene, toluendiammina a partire dal dinitrotoluene, diisocianato di toluene a partire dalla toluendiammina, metilendianilina a partire dall’anilina, diisocianato di metilendifenile a partire dalla metilendianilina;
- dicloruro di etilene (EDC) e monomero di cloruro di vinile (VCM);
- perossido d’idrogeno;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici:
- ammoniaca;
- nitrato di ammonio;
- calcio nitrato di ammonio;
- carburo di calcio;
- cloruro di calcio;
- nitrato di calcio;
- nerofumo;
- cloruro ferroso;
- solfato ferroso (ossia vetriolo verde e prodotti correlati, come i clorosolfati);
- acido fluoridrico;
- fosfati inorganici;
- acido nitrico;
- fertilizzanti a base di azoto, fosforo o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- acido fosforico;
- carbonato di calcio precipitato;
- carbonato di sodio (ossia soda);
- clorato di sodio;
- silicato di sodio;
- acido solforico;
- silicio sintetico amorfo;
- biossido di titanio e prodotti correlati;
- urea;
- urea e nitrato di ammonio;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dal reforming a vapore;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti da:
- unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo;
- forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW;
- forni/riscaldatori di processo utilizzati nella produzione di olefine leggere, dicloruro di etilene e/o monomero di cloruro di vinile;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi;
- le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto.
La Direttiva europea specifica che:
“Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)” inoltre “le tecniche elencate e descritte non sono né prescrittive né esaustive. Si possono utilizzare altre tecniche purché assicurino un livello di protezione ambientale almeno equivalente”.
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