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Autorizzazione allo scarico delle acque

Autorizzazione allo scarico delle acque 1

Come da definizione riportata all’articolo 74 comma 1 lettera ff) del D.Lgs. 152/06, per scarico s’intende “qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che unisce senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Le acque reflue si dividono in categorie a seconda della provenienza degli scarichi:

  • acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74 comma 1 lettera i);
  • acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74 comma 1 lettera g);
  • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74 comma 1 lettera h).

Gestione degli scarichi

La tutela delle acque è una tipica competenza delle Regioni attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dal D.Lgs.152/06. Attraverso i Piani di tutela delle acque e i Piani di gestione del bacino idrografico, le Regioni individuano i principali apporti inquinanti e il loro effetto sulla qualità dai corpi idrici.

Le  Province, che ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dei Regolamenti Regionali n. 3 e 4 del 24/03/06, hanno la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d’acqua superficiale (fiumi, torrenti, rogge, laghi e canali, sia naturali sia artificiali), su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e in falda, per le seguenti tipologie di scarichi:

  • acque reflue domestiche e assimilate;
  • acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
  • acque reflue urbane (reti fognarie comunali);
  • acque di processo (industriali);
  • acque di raffreddamento e acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore).

Le informazioni relative agli scarichi vengono raccolte in banche dati, che permettono di individuare e localizzare tutti gli scarichi allo scopo di conoscere le fonti potenziali d’inquinamento e i principali agenti inquinanti relativamente ai rispettivi corpi idrici ricettori.

Per gestire meglio le attività di autorizzazione le Province effettuano talvolta il censimento degli scarichi in corso d’acqua superficiale, attraverso indagini conoscitive mirate all’individuazione di tutti gli scarichi che confluiscono nei vari corsi d’acqua. Lo scopo è quello di individuare tutti gli scarichi presenti e determinarne l’origine, la natura, la posizione territoriale, accertarne i titolari e lo stato autorizzativo.

Chi deve chiedere l’autorizzazione allo scarico?

 Le richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura sono valutate tecnicamente dalle ATO (Ambito Territoriale Ottimale); l’autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia nell’ambito dei procedimenti unici o integrati (AIA, AUA, art. 12 D.lgs 387/2003, VIA), unito  dall’art. 124 è che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, infatti il legislatore impone un controllo di carattere generale e preventivo su qualsiasi scarico.
L’autorizzazione deve essere specifica, deve contenere le prescrizioni tecniche idonee a realizzare la tutela dall’inquinamento idrico ed indicare lo scarico a cui fa riferimento.  Sono vietate infatti forme di autorizzazione basate sul “silenzio-assenso”, in quanto non consentono un controllo adeguato né in via preventiva, né in via successiva al rilascio dell’autorizzazione.

L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio (data di avvenuta notifica dell’atto); un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Ai sensi del D.Lgs. 152/06, in generale, l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Nel caso in cui uno o più stabilimenti conferiscano,  ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”
Nel caso di scarichi di sole acque reflue domestiche o assimilate (non soggetti ad A.U.A o A.I.A.), la domanda deve essere presentata da:

  • nel caso di scarichi provenienti esclusivamente dai servizi igienici, dal proprietario dell’immobile se non coincidente con il titolare dell’attività in esso svolta (o dall’amministratore in rappresentanza dei proprietari);
  • nel caso di scarichi provenienti non solo dai servizi igienici, ma anche dall’attività specifica svolta nell’immobile, dal titolare dell’attività e non dal proprietario dell’immobile, se questi due soggetti non coincidono.

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