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Approvato il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 17 aprile 2025Novità

Dopo numerosi rinvii, durante la seduta ordinaria del 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In fase di prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Cosa stabilisce l’accordo?
L’intesa riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:
- durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
- modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
- monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
Come è composto il nuovo ASR?
L’allegato A del nuovo Accordo è composto da n. 7 parti e n. 4 allegati, che riportiamo di seguito:
- Parte I – riporta quali saranno i soggetti formatori definiti dall’art. art. 98 del D.Lgs. 81/08.
- Parte II – riporta quali saranno le novità relative ai corsi di formazione
- Parte III – riporta quali saranno le novità relative ai corsi di aggiornamento
- Parte IV – riporta le indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi
- Parte V – riporta quali saranno i riconoscimenti dei crediti formativi
- Parte VI – riporta le modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia formativa
- Parte VII – riporta le altre disposizioni (ad esempio “entrata in vigore”, “disposizioni transitorie”..)
- Allegato I – riporta l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
- Allegato II – individua quali sono le attrezzature di lavoro.
- Allegato III – riporta la legenda crediti
- Allegato IV – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007
Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi
L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona;
- in e-learning;
- in modalità mista.
Le principali indicazioni organizzative sono:
- numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
- rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
- registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
- frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
- verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
- predisposizione del progetti formativo secondo le indicazioni vigenti.
Rilascio degli attestati
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che hanno regolarmente frequentato il corso e superato il test finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato contenente i seguenti elementi:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo.
Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati solo se si frequenta il 90% del corso e si supera la verifica finale.
Link Utili:
Quali sono le novità in merito ai corsi di formazione e aggiornamento?
Nelle seguenti tabelle si riportano in rosso le novità in merito ai corsi di formazione e aggiornamento:
CORSO | DURATA | PERIODICITÁ AGGIORNAMENTO | |||
---|---|---|---|---|---|
ASR 2011-12-16 | NUOVO ASR | ASR 2011-12-16 | NUOVO ASR | ||
FORMAZIONE LAVORATORI | Rischio Basso | Mod. Gen. – 4 ore Mod. Spec. – 4 ore | Mod. Gen. – 4 ore Mod. Spec. – 6 ore | Ogni 5 anni 6 ore | Ogni 5 anni 6 ore |
Rischio Medio | Mod. Gen. – 4 ore Mod. Spec. – 8 ore |
||||
Rischio Alto | Mod. Gen. – 4 ore Mod. Spec. – 12 ore |
||||
PREPOSTI | 8 ore | 12 ore | Ogni 5 anni 6 ore | Ogni 2 anni 6 ore |
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DIRIGENTI | 16 ore | 12 Ore + modulo “Cantieri” di 6 ore | Ogni 5 anni 6 ore | Ogni 5 anni 6 ore |
|
DATORE DI LAVORO | - | 16 Ore + modulo “Cantieri” di 6 ore | - | Ogni 5 anni 6 ore |
|
RSPP DATORE DI LAVORO | Rischio Basso | 16 ore | 8 ore + moduli tecnici integrativi | Ogni 5 anni 6 ore | Ogni 5 anni 6 ore |
Rischio Medio | 32 ore | · agricoltura di ore 16 · pesca di ore 12 · costruzioni di ore 16 · chimico e petrolchimico di ore 16 | Ogni 5 anni 10 ore |
||
Rischio Alto | 48 ore | Ogni 5 anni 14 ore |
|||
ASPP / RSPP | RSPP | Mod. A – 28 ore | I mod. B di specializzazione passano da 4 a 5: · SP 1 agricoltura di ore 16 | 40 ore ogni 5 anni | 40 ore ogni 5 anni |
Mod. B – 48 ore Mod. C – 24 ore | |||||
ASPP | Mod. A – 28 ore | · SP 4 sanità residenziale di ore 16 · SP 5 chimico e petrolchimico di ore 16 | 20 ore ogni 5 anni | 20 ore ogni 5 anni | |
Mod. B – 48 ore | |||||
COORDINATORI | 120 ore | 120 ore | 40 ore ogni 5 anni | 40 ore ogni 5 anni | |
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI | 8 ore | 12 ore di cui 4 relative alla parte pratica | |||
ATTREZZATURE | Vedi ASR 2012 | Introduzione NUOVE ATTREZZATURE: · Macchina agricola raccogli frutta – 8 ore · Caricatori per la movimentazione di materiali – 8 ore · carriponte di ore 10/11 | Vedi ASR 2012 | 4 ore ogni 5 anni |
Quali sono i riferimenti normativi che verranno abrogati?
All’entrata in vigore del presente accordo verranno abrogati i seguenti accordi:
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
11/01/2012 (Rep 221/CSR); - accordo sancito il 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep
223/CSR); - accordo sancito il 22 febbraio 2012 per l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR); - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37,
comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192
del 18-8-2012) - accordo sancito il 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).
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