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Approvato il nuovo Accordo Stato Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 17 aprile 2025Novità 

accordo stato regioni

Dopo numerosi rinvii, durante la seduta ordinaria del 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In fase di prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Cosa stabilisce l’accordo?

L’intesa riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:

  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
  • modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
  • monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

Come è composto il nuovo ASR?

L’allegato A del nuovo Accordo è composto da n. 7 parti e n. 4 allegati, che riportiamo di seguito:

  • Parte I – riporta quali saranno i soggetti formatori definiti dall’art. art. 98 del D.Lgs. 81/08.
  • Parte II – riporta quali saranno le novità relative ai corsi di formazione
  • Parte III – riporta quali saranno le novità relative ai corsi di aggiornamento
  • Parte IV – riporta le indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi
  • Parte V – riporta quali saranno i riconoscimenti dei crediti formativi
  • Parte VI – riporta le modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia formativa
  • Parte VII – riporta le altre disposizioni (ad esempio “entrata in vigore”, “disposizioni transitorie”..)
  • Allegato I – riporta l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
  • Allegato II – individua quali sono le attrezzature di lavoro.
  • Allegato III – riporta la legenda crediti
  • Allegato IV – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi

L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in e-learning;
  • in modalità mista.

Le principali indicazioni organizzative sono:

  • numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
  • rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
  • registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
  • frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
  • verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
  • predisposizione del progetti formativo secondo le indicazioni vigenti.

Rilascio degli attestati

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che hanno regolarmente frequentato il corso e superato il test finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato contenente i seguenti elementi:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  • tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  • modalità di erogazione del corso;
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
  • data e luogo.

Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati solo se si frequenta il 90% del corso e si supera la verifica finale.

Quali sono le novità in merito ai corsi di formazione e aggiornamento?

Nelle seguenti tabelle si riportano in rosso le novità in merito ai corsi di formazione e aggiornamento:

CORSODURATAPERIODICITÁ AGGIORNAMENTO
ASR 2011-12-16NUOVO ASRASR 2011-12-16NUOVO ASR
FORMAZIONE LAVORATORIRischio BassoMod. Gen. – 4 ore
Mod. Spec. – 4 ore
Mod. Gen. – 4 ore
Mod. Spec. – 6 ore
Ogni 5 anni
6 ore
Ogni 5 anni
6 ore
Rischio MedioMod. Gen. – 4 ore
Mod. Spec. – 8 ore
Rischio AltoMod. Gen. – 4 ore
Mod. Spec. – 12 ore
PREPOSTI8 ore12 oreOgni 5 anni
6 ore
Ogni 2 anni
6 ore
DIRIGENTI16 ore12 Ore + modulo “Cantieri” di 6 oreOgni 5 anni
6 ore
Ogni 5 anni
6 ore
DATORE DI LAVORO-16 Ore + modulo “Cantieri” di 6 ore-Ogni 5 anni
6 ore
RSPP DATORE DI LAVORORischio Basso16 ore8 ore + moduli tecnici
integrativi
Ogni 5 anni
6 ore
Ogni 5 anni
6 ore
Rischio Medio32 ore· agricoltura di ore 16

· pesca di ore 12

· costruzioni di ore 16

· chimico e petrolchimico di ore 16
Ogni 5 anni
10 ore
Rischio Alto48 oreOgni 5 anni
14 ore
ASPP / RSPPRSPPMod. A – 28 oreI mod. B di specializzazione passano da 4 a 5:
· SP 1 agricoltura di ore 16
40 ore ogni 5 anni40 ore ogni 5 anni
Mod. B – 48 ore Mod. C – 24 ore
ASPPMod. A – 28 ore· SP 4 sanità residenziale di ore 16

· SP 5 chimico e petrolchimico di ore 16
20 ore ogni 5 anni20 ore ogni 5 anni
Mod. B – 48 ore
COORDINATORI120 ore120 ore40 ore ogni 5 anni40 ore ogni 5 anni
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI8 ore12 ore
di cui 4 relative alla parte pratica
ATTREZZATUREVedi ASR 2012Introduzione NUOVE ATTREZZATURE:
· Macchina agricola raccogli frutta – 8 ore

· Caricatori per la movimentazione di materiali – 8 ore

· carriponte di ore 10/11
Vedi ASR 20124 ore ogni 5 anni

Quali sono i riferimenti normativi che verranno abrogati?

All’entrata in vigore del presente accordo verranno abrogati i seguenti accordi:

  • accordo sancito il 21 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
    11/01/2012 (Rep 221/CSR);
  • accordo sancito il 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo
    svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e
    protezione dai rischi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep
    223/CSR);
  • accordo sancito il 22 febbraio 2012 per l’individuazione delle
    attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
  • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
    documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
    «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37,
    comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
    integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192
    del 18-8-2012)
  • accordo sancito il 7 luglio 2016  finalizzato alla individuazione della
    durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei
    servizi di prevenzione e protezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
    del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

 

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