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Addetto antincendio e primo soccorso

Addetto antincendio e primo soccorso 1

Che figure sono?

Gli addetti antincendio e primo soccorso sono figure obbligatorie in tutte le aziende con almeno un lavoratore.

L’addetto antincendio è la figura incaricata di attuare le misure di sicurezza legate alla prevenzione incendi e, più in generale, gestire gli stati di emergenza legati al rischio incendio.

L’addetto al primo soccorso invece, ha il compito di intervenire tempestivamente sull’individuo applicando manovre di primo soccorso (da non confondere con il pronto soccorso, per il quale sono necessarie qualifiche mediche specifiche) al fine di evitare di aggravare la situazione in attesa dei soccorsi. Ad esempio, situazioni in cui l’addetto è chiamato all’intervento sono arresti cardiaci, shock allergenici, traumi ecc…

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Tra gli obblighi del datore di lavoro, come riporta l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, sono previsti anche alcuni specifici riguardanti le emergenze. In particolare, le lettere b e t del comma 1 dell’articolo citato in precedenza riportano infatti:

  • b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, (…). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

 Una sola persona può essere nominata per entrambe le figure?

Una domanda che molti si pongono è se queste due figure, necessarie nelle aziende, possono essere ricoperte dalla stessa persona. La risposta è , una sola persona può essere designata sia come addetto primo soccorso che come addetto antincendio. Lo stesso datore di lavoro può raffigurare come addetto antincendio e primo soccorso, ad esclusione delle aziende citate dall’articolo 31 del D.Lgs. 81/08.

Formazione

È necessario però che vengano svolte entrambe le formazioni previste. Svolgere soltanto uno dei due corsi di formazione non esonera dallo svolgimento dell’altro. Nello specifico:

  • Primo soccorso: in base alla classificazione delle attività lavorative può essere di 16 ore (aziende di gruppo A) o 12 ore (aziende di gruppi B e C). il corso ha valenza triennale;
  • Antincendio: la durata del corso di formazione varia in base al livello di rischio al quale risulta esposta l’azienda. Sono previste 4 ore di corso per le aziende di Livello 1 (rischio basso), 8 ore per le aziende di Livello 2 (rischio medio) e 16 ore per le aziende di Livello 3 (rischio alto). Il corso ha valenza quinquennale.

 

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