È stata pubblicata in GUUE la Direttiva n. 2024/1785 sulle emissioni industriali (IED) che rettifica…
A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale)
L’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento autorizzativo in tema ambientale.
L’A.I.A. si applica alle attività presenti nell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che devono rispettare i principi di IPPC (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) previsti dall’Unione Europea con la direttiva 96/61/CE.
L’allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. specifica che l’A.I.A. sostituisce diverse autorizzazioni ambientali, da qui la definizione di integrata, tra cui:
- “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).”
L’allegato VIII (impianti di competenza regionale) e l’allegato XII (impianti di competenza statale) della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabiliscono i requisiti che un’azienda deve avere per rientrare nella procedura di A.I.A..
Tra le categorie industriali troviamo ad esempio:
- Industrie chimiche;
- Industrie dei prodotti minerari;
- Industrie che si occupano della produzione e trasformazione dei metalli;
- Attività energetiche;
- Attività relative alla gestione dei rifiuti;
- Altre attività (allevamenti, macelli, industrie alimentari…).
A seconda della tipologia di attività svolta l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione può essere la provincia o la regione per gli impianti di cui all’Allegato VIII sopra citato o lo Stato (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) per gli impianti di cui all’allegato XII sopra menzionato.
Normalmente la durata dell’A.I.A. è di 10 anni; per gli impianti che presentano certificazione UNI EN ISO 14001 la durata è estesa a 12 anni, mentre si arriva a 16 anni per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS (CE n. 1221/2009).
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