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A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale)

A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 1

L’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento autorizzativo in tema ambientale.

L’A.I.A. si applica alle attività presenti nell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che devono rispettare i principi di IPPC (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) previsti dall’Unione Europea con la direttiva 96/61/CE.

L’allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. specifica che l’A.I.A. sostituisce diverse autorizzazioni ambientali, da qui la definizione di integrata, tra cui:

L’allegato VIII (impianti di competenza regionale) e l’allegato XII (impianti di competenza statale) della parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabiliscono i requisiti che un’azienda deve avere per rientrare nella procedura di A.I.A..

Tra le categorie industriali troviamo ad esempio:

  • Industrie chimiche;
  • Industrie dei prodotti minerari;
  • Industrie che si occupano della produzione e trasformazione dei metalli;
  • Attività energetiche;
  • Attività relative alla gestione dei rifiuti;
  • Altre attività (allevamenti, macelli, industrie alimentari…).

A seconda della tipologia di attività svolta l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione può essere la provincia o la regione per gli impianti di cui all’Allegato VIII sopra citato o lo Stato (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) per gli impianti di cui all’allegato XII sopra menzionato.

Normalmente la durata dell’A.I.A. è di 10 anni; per gli impianti che presentano certificazione UNI EN ISO 14001 la durata è estesa a 12 anni, mentre si arriva a 16 anni per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS (CE n. 1221/2009).

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